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Roma, 11 febbraio
2016
Circolare n. 29/2016
Oggetto: Poste – Il TAR del Lazio annulla i
provvedimenti con la richiesta dei contributi – Sentenza 01933/2016 del
10.2.2016.
Si è
lieti di comunicare che il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla
Confetra con le federazioni e le associazioni aderenti, nonché l’Anita, contro
i provvedimenti che imponevano alle imprese titolari di autorizzazioni postali
di versare i contributi all’AGCOM per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Con la
Sentenza in oggetto il Tribunale Amministrativo ha annullato il Decreto MISE-MEF del 26 gennaio 2015, nonché la delibera n.88/15/CONS dell’AGCOM.
Secondo
il Tar quei provvedimenti hanno violato il principio di irretroattività della
legge (nel 2015 sono stati richiesti contributi del passato triennio), il
principio di affidamento (i contributi si sarebbero dovuti calcolare su ricavi
relativi a bilanci chiusi da tempo), il limite dell’1 per mille del contributo
annuale (il contributo complessivo richiesto era dell’1,79 per mille), nonché
l’obbligo di pubblicità preventiva (i provvedimenti imponevano oneri
contributivi per periodi antecedenti al momento in cui i provvedimenti stessi erano
stati resi pubblici).
Secondo
le istruzioni impartite a suo tempo dal sistema confederale, le imprese
titolari di autorizzazione postale generale non avevano proceduto al versamento
dei contributi e avevano inviato opportune comunicazioni all’AGCOM. Ora
l’accoglimento del ricorso legittima appieno quel comportamento.
La
Sentenza non si pronuncia sulla esclusione delle attività di autotrasporto,
spedizione e di corriere dal perimetro dei servizi postali: su questo aspetto
dirimente, com’è noto, il TAR del Lazio, nell’ambito di un altro ricorso
Confetra pendente, ha effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia Europea.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.52/2015
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