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Roma, 11 febbraio 2016

 

Circolare n. 29/2016

 

Oggetto: Poste – Il TAR del Lazio annulla i provvedimenti con la richiesta dei contributi – Sentenza 01933/2016 del 10.2.2016.

 

 

Si è lieti di comunicare che il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Confetra con le federazioni e le associazioni aderenti, nonché l’Anita, contro i provvedimenti che imponevano alle imprese titolari di autorizzazioni postali di versare i contributi all’AGCOM per gli anni 2012, 2013 e 2014.

 

Con la Sentenza in oggetto il Tribunale Amministrativo ha annullato il Decreto MISE-MEF del 26 gennaio 2015, nonché la delibera n.88/15/CONS dell’AGCOM.

 

Secondo il Tar quei provvedimenti hanno violato il principio di irretroattività della legge (nel 2015 sono stati richiesti contributi del passato triennio), il principio di affidamento (i contributi si sarebbero dovuti calcolare su ricavi relativi a bilanci chiusi da tempo), il limite dell’1 per mille del contributo annuale (il contributo complessivo richiesto era dell’1,79 per mille), nonché l’obbligo di pubblicità preventiva (i provvedimenti imponevano oneri contributivi per periodi antecedenti al momento in cui i provvedimenti stessi erano stati resi pubblici).

 

Secondo le istruzioni impartite a suo tempo dal sistema confederale, le imprese titolari di autorizzazione postale generale non avevano proceduto al versamento dei contributi e avevano inviato opportune comunicazioni all’AGCOM. Ora l’accoglimento del ricorso legittima appieno quel comportamento.

 

La Sentenza non si pronuncia sulla esclusione delle attività di autotrasporto, spedizione e di corriere dal perimetro dei servizi postali: su questo aspetto dirimente, com’è noto, il TAR del Lazio, nell’ambito di un altro ricorso Confetra pendente, ha effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.52/2015

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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